Il nuovo contratto di ricollocazione: cos’è, come funziona

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L’approvazione definitiva del Jobs Act, la nuova riforma del lavoro, ha introdotto il contratto di ricollocazione: ecco che cos’è e come funziona.

La recente approvazione del Jobs Act ha introdotto nuovi ammortizzatori sociali, strumenti di sostegno al reddito di chi ha perso il lavoro come la Naspi, la Dis-Coll per i collaboratori e l’Asdi per chi ha esaurito anche in benefici della Naspi. Tra le novità c’è anche il contratto di ricollocazione, da annoverarsi tra gli ammortizzatori sociali attivi, cioè le misure di sostegno finalizzate al reinserimento lavorativo dei destinatari. In particolare, la misura, che sarà resa operativa dalle regioni, è destinata ai disoccupati di lunga durata.

Che cos’è il contratto di ricollocazione

Il contratto di ricollocazione è una misura di contrasto alla disoccupazione che può essere finanziata dalle regioni, secondo quanto previsto dalla Legge 183 del 10 dicembre 2014, meglio conosciuta come Jobs Act. Il contratto di ricollocazione prevede che il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, abbia diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai
soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione – appunto – di un contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto stesso effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.
Dopo la definizione del profilo di occupabilità al disoccupato viene riconosciuta una somma detta “dote
individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.
Il contratto di ricollocazione prevede infatti:

  • il diritto del destinatario ad un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
  • il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte;
  • il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato per l’assistenza.

L’importo della dote di ricollocazione è proporzionale al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative di assistenza previste o nel caso di rifiuto senza giustificato di una congrua offerta di lavoro proposta durante il percorso.

Destinatari

I destinatari del provvedimento sono indicati alla lettera c) dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 181/2000, vale a dire: “disoccupati di lunga durata”, cioè coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni consigliamo la consultazione della scheda con commento relativa al nuovo contratto di ricollocazione pubblicata sul Bollettino Adapt a firma del giuslavorista Michele Tiraboschi.

Autore

Redazione

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