Decreto Cura Italia: tutto quello che c’è da sapere su assegni e cassa integrazione

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Per far fronte alla emergenza Covid, l’INPS ha pubblicato le seguenti disposizioni sulla base del Decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Le prestazioni, che vengono erogate dall’Inps, sono state estese a sostegno del reddito dei lavoratori la cui attività lavorativa è stata sospesa o ridotta a causa delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del contagio da COVID-19.

LE TUTELE DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, DELL’ASSEGNO ORDINARIO E DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER L’ EMERGENZA COVID

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste dal Decreto Cura Italia e si forniscono le prime indicazioni operative.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”

Chi può fare domanda

✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,

produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli

operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,

manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con

contratto di lavoro a tempo indeterminato;

✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola

cinematografica;

✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

✓ imprese addette all’armamento ferroviario;

✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di

proprietà pubblica;

✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

✓ imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,

con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture

e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

COME FARE DOMANDA

o La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla

ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non

imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente,

l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma

solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale”

anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra

causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà

sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste

ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

LE NOVITÀ DELL’ISTRUTTORIA

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

o Non si tiene conto dei seguenti limiti:

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio

mobile;

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di

effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla

data del 23 febbraio 2020.

o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Aziende in CIGS

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione

salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO,

qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali

ordinarie.

o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni

previste per la CIGO richiesta in via diretta.

o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle

integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione

in deroga.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà

possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba

comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Decreto Cura Italia

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di

applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

BENEFICIARI

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato

professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati

presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al

trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a

copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione

totale dell’attività.

✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato

professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti

dei rispettivi fondi.

Le novità dell’istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata

introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;

o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;

o non si tiene conto dei seguenti limiti:

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per

il Fondo di integrazione salariale (FIS);

▪ limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di

effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla

data del 23 febbraio 2020;

o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

COME FARE DOMANDA

o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del

quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di

riduzione dell’attività lavorativa.

o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito

www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce

“Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la

causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione

probatoria.

o Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo

espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini

dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data

successiva alla domanda.

o Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale”

anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra

causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà

sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste

ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà

essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

MODALITÀ DI ACCESSO

o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle

risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

o Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su

UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore

di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

BENEFICIARI

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti

caratteristiche:

o per un periodo non superiore a nove settimane;

o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo

settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei

Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi

o Datori di lavoro domestico.

o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai

Fondi di solidarietà.

o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi

alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione

o Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione

figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

o Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti

previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di

disoccupazione agricola.

REQUISITI RICHIESTI

o Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche

in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a

livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale,

neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

o le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

o il contributo addizionale;

o la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa

integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali

provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle

Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine

cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori

(SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

o la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

o Esclusivamente pagamento diretto.

o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”

Decreto Cura Italia – ULTERIORI INFORMAZIONI

Per scaricare tutti i dettagli sul Decreto Cura Italia per l’ emergenza Covid CLICCA QUI.

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