Lavoro e maternità: tutte le informazioni

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Lavoro e maternità: diventare mamma per le donne che lavorano rappresenta una gioia ed un cruccio allo stesso tempo. Le mamme lavoratrici in Italia dispongono di una serie di tutele, dal periodo di congedo obbligatorio prima del parto e per i primi mesi di vita del figlio al divieto di licenziamento durante la maternità. Questi diritti sono sanciti dalla Costituzione italiana, che affronta il tema del lavoro e maternità all’articolo 37.

Lavoro e maternità: cosa dice la Costituzione

L’articolo 37 comma 1 della Costituzione recita testualmente: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”
Congedo di legge a parte, questa condizione di uguaglianza di diritti e di adeguata protezione della madre lavoratrice rimane di difficile realizzazione nel nostro paese. Ciò avviene sia per via del retaggio culturale che vede l’uomo al centro dell’organizzazione del lavoro, sia per la difficoltà pratica di applicare la legislazione nelle migliaia di situazioni, uniche e particolari, in cui vengono a trovarsi le madri di famiglia.

Lavoro e maternità: il congedo

Come abbiamo detto in precedenza, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per i primi mesi di crescita del bambino. L’astensione obbligatoria minima è di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, per un totale di cinque mesi. In alcuni casi particolari è previsto l’anticipo del congedo di maternità.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione, erogata dall’Inps come per l’indennità di disoccupazione.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre e in questo caso si parla di “congedo di paternità”.

Lavoro e maternità: a chi spetta il congedo

Ecco a chi spetta il congedo per lavoro e maternità:

  • alle donne lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, incluse le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) che hanno un contratto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo.
  • alle donne disoccupate o sospese se:
    – il congedo di maternità sia iniziato entro sessanta giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
    – il congedo di maternità sia iniziato oltre i sessanta giorni ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità, oppure ancora alla cassa integrazione.
    Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps almeno ventisei contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso.
  • alle donne lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante.
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno ventisei contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, oppure cinquantadue contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.
  • alle donne lavoratrici a domicilio.
  • alle donne lavoratrici LSU o APU, cioè dedite ad attività socialmente utili o di pubblica utilità.

Lavoro e maternità: quanto spetta alle donne in congedo

Durante il congedo per maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera. L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi di norma sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.

Per tutti i dettagli sul congedo per maternità si consiglia la visione del Testo Unico delle disposizioni in materia di maternità e paternità.

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Autore

Redazione

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