Congedo parentale: cos’è e chi ne ha diritto

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Il congedo parentale è quel periodo concesso alle mamme ed ai papà per stare vicino ai propri figli, nei loro primi dodici anni di vita. Non c’entra nulla con il periodo di sospensione dal lavoro e la conseguente indennità di maternità per le donne lavoratrici ed è un diritto che può essere ripartito tra i due genitori: si tratta di dieci mesi di astensione in tutto.

Congedo parentale: chi ne ha diritto

Ma chi ha diritto ad usufruire il congedo parentale? Ecco le categorie di lavoratori interessati:

  • lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA, a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
  • lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato alle seguenti condizioni:
    – se il periodo di congedo parentale è richiesto nel primo anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo.
    – se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al sesto (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al dodicesimo (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore agricolo.
    Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo parentale, il diritto viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Congedo parentale: quando e quanto spetta

Come già detto il congedo parentale spetta ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi o affidatari con le stesse modalità dei genitori naturali, cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

  • Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
    alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre a decorrere dal giorno successivo al parto e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo, padre o madre, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Autore

Redazione

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