Dis-Coll, nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori: cos’è, chi può richiederla

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La recente approvazione definitiva del Jobs Act ha introdotto una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione continuativa e a progetto, la Dis-Coll: ecco cos’è e chi può richiederla.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n° 22, la riforma del mercato del lavoro chiamata Jobs Act è divenuta legge anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, vale a dire gli strumenti di sostegno economico per chi ha perso il lavoro. Della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati abbiamo già parlato, in questo articolo ci concentriamo invece sulla Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Cos’è la Dis-Coll

In riferimento alla Dis-Coll. il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n° 22 afferma testualmente che si tratta di un provvedimento temporaneo: secondo il Jobs Act dal 31 dicembre 2015 infatti non sarà più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la forma contrattuale privilegiata diverrà il contratto a tutele crescenti (a tempo indeterminato). La Dis-Coll è quindi concessa in via sperimentale per il 2015, proprio per coloro che hanno perso o perderanno involontariamente l’occupazione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, essendo titolari di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Un ombrello di copertura importante per quegli oltre 500 mila collaboratori, che se non assunti o inquadrati in altra forma dopo il 31 dicembre 2015,  finiranno con l’ingrossare le fila dei disoccupati in Italia.

Chi può richiederla

Oltre al requisito della perdita involontaria del contratto di collaborazione continuativa o a progetto tra il 1° ed il 31 dicembre, possono richiedere la Dis-Coll. i collaboratori che  al momento della domanda presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta’ dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Importo della Dis-Coll

L’importo della Dis-Coll è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati dai collaboratori riferiti all’anno in cui si è verificata la perdita del lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. In ogni caso, è rapportata al reddito medio mensile ed è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, a cui va aggiunta la rivalutazione annuale in base ai parametri Istat.
L’assegno, viene corrisposto per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di perdita del lavoro e si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Informazioni

La domanda per ottenere la Dis-Coll va presentata all’Inps per via telematica entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di collaborazione. Si consiglia di tenere sotto controllo il sito dell’Inps per verificare la pubblicazione di eventuali circolari esplicative riguardo le modalità di richiesta della Dis-Coll.

Autore

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Giornalista freelance, blogger e scrittore, inizia a collaborare a Lavoro e Carriere nel lontano 1999. Oggi è coordinatore editoriale della testata.

1 commento

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    Davide Lava il

    Ho i requisiti per la Discoll, ma non posso nemmeno fare la domanda (a oggi 22 aprile 2015) perché l’INPS non ha ancora inserito i moduli on line ed è in attesa della pubblicazione della circolare del governo.
    Davide Lava

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