Che cos’è il mercato del lavoro?

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Gentile redazione, sulle vostre pagine e non solo siu fa un gran parlare di ‘mercato del lavoro’. Ma cos’è effettivamente nessuno lo dice o per lo meno si accenna alla riforma Biagi o poco più. Ci chiarite una volta per tutte il significato e l’origine della parola riferita al contesto italiano? Grazie.”

Francesca

Cara Francesca, esaudiamo la tua richiesta e pensando di fare cosa utile per tutti i nostri lettori. Si può parlare concretamente di “mercato del lavoro” solo in tempi recentissimi, ed in particolare a seguito dell’approvazione della c.d. “Legge Biagi”, che si è concretizzata nell’ormai noto D.Lgs. 276 del 2003. Fino ad allora, i servizi di mediazione offerti sul mercato del lavoro italiano sono stati caratterizzati dal monopolio pubblico e dalla gratuità. Sebbene la regola della gratuità a tutt’oggi resista, anche se solo a favore del lavoratore, negli anni più recenti si è assistito al superamento del monopolio del collocamento pubblico e a una progressiva apertura dei servizi di mediazione a soggetti privati qualificati. Questo aspetto, che di fatto permette di parlare di “Mercato”, era stato già prefigurato nel 2002 , quando il Decreto Legislativo 297 introdusse nel nostro ordinamento il principio dell’assunzione diretta, vale a dire la possibilità riconosciuta ai lavoratori ed ai datori di lavoro d’incontrarsi e di stipulare il contratto di lavoro direttamente senza la necessaria mediazione del soggetto pubblico.

Tecnicamente il “mercato del lavoro” è l’insieme dei soggetti e degli strumenti che rendono possibile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questa attività, oltre alle strutture pubbliche, dal 2003 vede protagonisti una varietà di soggetti privati, individuati dalla nuova normativa di riferimento, soggetti al controllo del Ministero del Lavoro che rilascia loro specifica autorizzazione ad operare. A questo scopo, presso il Ministero e sul suo sito web, è istituito l’albo elettronico dei soggetti autorizzati ad operare nel mercato del lavoro, catalogati per tipologia. L’elenco è accessibile a tutti e rappresenta uno dei principali strumenti di trasparenza del Mercato del Lavoro italiano.

La tipologia più importante di operatore privato del mercato lavoro è rappresentata dalle “agenzie per il lavoro” o agenzie di somministrazione. Si tratta di soggetti che possono svolgere attività di somministrazione di lavoro (cioè “invio in missione” di lavoratori alle aziende), intermediazione e ricerca e selezione del personale senza incorrere nel “divieto di interposizione” previsto dal Codice Civile, che, storicamente, costituisce il principio secondo il quale deve necessariamente sussistere una coincidenza fra titolare formale e titolare sostanziale del rapporto di lavoro. Costituendo la somministrazione di lavoro una deroga a questo divieto il D.Lgs. 276/03 ha previsto che le aziende che intendano svolgere tale attività siano dotati di specifici requisiti e abbiano ottenuto l’abilitazione al suo svolgimento, secondo un preciso meccanismo di autorizzazione e accreditamento. I requisiti richiesti alle agenzie per il lavoro e i meccanismi regolati per le autorizzazioni sono stati pensati proprio in vista degli scopi delineati: essi, infatti, dovrebbero garantire da un lato la loro solidità economico- finanziaria e dall’altro dovrebbero assicurare che l’attività di somministrazione venga svolta da soggetti dotati di un elevato grado di affidabilità sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e la solidità economica, sia riguardo al rischio che essa si trasformi in sfruttamento del lavoratore. E’ tuttavia necessario evidenziare che in questi primi 8 anni di applicazione della “Legge Biagi” l’affidabilità degli operatori del mercato del lavoro, agenzie di somministrazione in particolare, non è sempre stata all’altezza dell’ambizioso ruolo affidato loro dai legislatori.

Una seconda tipologia di soggetti prevista dal d.lgs. 276/03, a dire il vero poco diffusa in Italia, è quella delle agenzie di intermediazione, che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati. Tra le attività svolte da questi soggetti ci sono la raccolta di curricula e la costituzione di banca dati, la promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’orientamento professionale, attività formative finalizzate al lavoro.

L’attività di intermediazione consiste dunque, in primo luogo, nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e, in secondo luogo, nel fornire una serie di servizi connessi o accessori di cui la legge fa un elenco esemplificativo. L’iscrizione alla sezione delle agenzie di intermediazione impone requisiti economici ridotti rispetto alle agenzie di somministrazione ma più significativi di quelli delle agenzie di consulenza.

Le agenzie di consulenza infine sono quelle che si occupano di ricerca e selezione del personale e quelle di supporto alla ricollocazione. Le agenzie di ricerca e selezione, si legge del D. Lgs. 276/03, svolgono “l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati” (art. 2 c. 1 lettera c).

Le agenzie di supporto alla ricollocazione svolgono invece: “l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività” (art. 2 c. 1 lett.d).

Uno degli aspetti meno noti del Decreto attuativo della Legge Biagi è quello che permette alle Università di svolgere, oltre alla promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, naturalmente in favore dei propri laureati; si tratta di attività di somministrazione “ope legis”, cioè senza autorizzazione specifica.

La privatizzazione de facto del mercato del lavoro e la comparsa di numerosi soggetti operanti nell’attività di somministrazione e intermediazione ha incredibilmente aumentato l’importanza della comunicazione nel campo delle opportunità d’impiego. Il vecchio concetto di pubblicità delle offerte di lavoro nel contesto del nuovo mercato del lavoro è stato rivoluzionato dalla nascita di media specializzati nel lavoro e dalla crescente importanza dalle nuove tecnologie, il web innanzitutto. La nascita di giornali specializzati e portali internet di annunci di lavoro (come il nostro Lavoroecarriere.it) ha posto la necessità di regolamentare la materia: successive modifiche della Legge Biagi hanno imposto il divieto dell’anonimato negli annunci relativi ad offerte di lavoro e spinto alcune realtà a trasformarsi da semplici strumenti di comunicazione a veri e propri soggetti intermediari specializzati nella promozione della domanda ed offerta di lavoro.

La legge Biagi assegna poi a Sindacati ed Enti bilaterali un’importantissima funzione regolatoria. Questi soggetti possono occuparsi della promozione di una occupazione regolare e di qualità; dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; della programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; della la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; della gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; della certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; dello sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

L’art. 12 del Decreto Legislativo 276 riguarda poi un’altra fattispecie importante per il mercato del lavoro, i Fondi Bilaterali. In pratica impone alle agenzie per il lavoro (quelle di somministrazione) di versare il “4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti”. I contributi versati hanno come scopo prevalente di promuovere percorsi di formazione e creare misure di integrazione del reddito (si rimanda al testo della legge per indicazioni più dettagliate).

La “Legge Biagi” ha inciso poi profondamente anche la materia delle tipologie contrattuali, riformando molte delle esistenti ed introducendone di nuove, ulteriormente modificate dal recente Jobs Act.

Autore

Redazione

La redazione di Lavoro e Carriere è composta da un team di web editor sempre aggiornati sui temi del mercato del lavoro e della formazione professionale.

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