Ministero della Giustizia: posti per 616 operatori giudiziari

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Il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive 616 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di OPERATORE GIUDIZIARIO, da inquadrare nell’Area funzionale Seconda, Posizione retributiva F1.

REQUISITI RICHIESTI

Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta ufficiale nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

Età non inferiore ai 18 anni;

Possesso del diploma di Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);

Qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g), i) ed j) si applicano solo in quanto compatibili.

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all’articolo 6.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED ESCLUSIONE

L’Amministrazione giudiziaria provvede all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.

Per difetto dei requisiti di cui all’articolo 2 e al comma precedente, l’Amministrazione giudiziaria può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell’Amministrazione giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

AVVIO A SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, la Direzione generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella Tabella A.

Le competenti Amministrazioni regionali (ovvero degli Enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all’esito della prova di idoneità di cui all’articolo 6 e delle procedure assunzionali di cui all’art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale del Personale e della Formazione procederà a richiedere ulteriori nominativi.

All’esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sarà formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell’articolo 5.

È fatto onere agli interessati di autocertificare ai Centri per l’impiego (ovvero alle Amministrazioni competenti secondo la normativa regionale) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’articolo 50, comma 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le finalità di cui all’articolo 5.

Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma 4, gli Uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione del presente Avviso.

Le Amministrazioni regionali (ovvero degli Enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonché, per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta elettronica o un recapito cellulare.

SELEZIONE E PROVA DI IDONEITÀ

La selezione del Ministero della Giustizia, mirata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, si svolge presso le Corti di appello al cui Distretto appartengono le sedi di cui all’articolo 1 e consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneità.

La prova pratica di idoneità ha ad oggetto la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete Internet).

Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno le prove di idoneità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 6.

ministero della giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – SEDI

Le Regioni interessate sono Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per scaricare il bando promosso dal Ministero della Giustizia clicca qui.

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