Nasce il Lavoro Agile e si potrà lavorare dove e come si vuole

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Nasce il Lavoro Agile e si potrà lavorare fuori dai locali aziendali

E’ stato approvato dal Senato, il concetto di LAVORO AGILE attraverso l’articolo 18 del DDL n. 2233-B.

Il Decreto di legge chiarisce, per la prima volta in Italia, la definizione normativa di “smart-working”, una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

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La prestazione resa in modalità “agile” dovrà avvenire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, quindi a parità di retribuzione, donne e uomini possono lavorare alcuni giorni fuori dai luoghi aziendali.

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Per la prima volta, in Italia, viene meno il vincolo del luogo di lavoro e della postazione fissa.

Il dipendente può, attraverso l’ausilio di strumenti tecnici, lavorare dove e come vuole, rispettando ovviamente i vincoli dall’orario di lavoro giornaliero e settimanale, disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le disposizioni del Lavoro Agile si estendono, anche al lavoro prestato presso le pubbliche amministrazioni (art. 1 c.2. dlg.s. n. 165 del 2001).

Il datore di lavoro è ugualmente responsabile della sicurezza e del buon  funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per il corretto adempimento della mansione.

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L’intesa relativa  alla modalità di lavoro agile viene siglata per iscritto e pianifica ogni aspetto dell’esecuzione lavorativa svolta all’esterno dell’area aziendale. In questo modo, si disciplina, anche l’esercizio del potere direttivo del datore nonché le procedure di utilizzo della strumentazione concessa in gestione al lavoratore e le modalità di disconnessione da tali strumentazioni una volta conclusasi la fascia lavorativa giornaliera. Inoltre l’accordo individua le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’accordo può essere stipulato sia per una tipologia contrattuale a termine sia per una a tempo indeterminato.

In questo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In caso di giustificato motivo oggettivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine qualora sussista un accordo a tempo determinato o, senza preavviso, in quello a tempo indeterminato. Per i lavoratori disabili (ex art.1 l. n.68/99) invece, il termine di preavviso del recesso da parte del datore non può essere inferiore a 90 giorni in modo da tutelare le esigenze di lavoro e di cura del lavoratore.

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Il trattamento economico e normativo che viene offerto al lavoratore che svolge la prestazione secondo lo schema del lavoro agile è lo stesso che viene applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono la mansione nei locali aziendali, ciò in attuazione del  contratto collettivo nazionale di lavoro

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