E’ legge il Jobs Act per il lavoro autonomo, tante le novità inserite

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E’ legge il Jobs Act per il lavoro autonomo, tante le novità inserite

È stato approvato nei giorni scorsi in Senato, con 158 sì, 9 no e 45 astenuti il DECRETO LEGGE SUL LAVORO AUTONOMO collegato alla riforma del lavoro. Il testo ora è legge e con i suoi 22 articoli, porta importanti novità per gli oltre due milioni di partite iva e collaboratori che beneficeranno di importanti riconoscimenti.

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Cosa prevede il Jobs Act degli autonomi:

INDENNITÀ DI MALATTIA

Possono beneficiarne anche soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale e prevedendo, eventualmente, l’esclusione dal beneficio per gli eventi di durata inferiore a 3 giorni.

CONGEDO PARENTALE E MATERNITÀ

Per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps sale da 3 a 6 mesi il periodo di congedo parentale di cui usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino. E’ stato un tetto massimo di 6 mesi di congedo fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza). Durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l’indennità pur continuando a lavorare e si stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio per chi presta la propria attività in via continuativa per il committente.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Dal prossimo luglio verrà riconosciuta in via permanente l’indennità di disoccupazione, la cosiddetta Dis-coll ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con la sola esclusione degli amministratori e dei sindaci iscritti in via esclusiva alla relativa gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva e viene estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

PAGAMENTI E TUTELE

Potranno essere scaricati fiscalmente anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni.

PARTECIPAZIONE AI BANDI DI GARA

I lavoratori autonomi potranno prendere parte ad appalti pubblici o a bandi per l’assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca.

TAVOLO DI CONFRONTO SUL LAVORO

Si istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

SPESE PER LA FORMAZIONE DETRAIBILI

La deducibilità nei limiti di 10 mila euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, quali soggiorno e viaggio, si scende a 5 mila euro per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi accreditati. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

PARITÀ DI TRATTAMENTO CON COLLEGHI D’UFFICIO

Il lavoratore autonomo ha diritto a un trattamento economico e normativo uguale a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda, in attuazione dei contratti collettivi e al lavoratore si può riconoscere il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

SMART WORKING

Il lavoro agile, viene configurato come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni.

LAVORO AGILE

L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per recedere è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni, e di 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. Il passaggio alla modalità “smart” è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

SALUTE E SICUREZZA

Si riconosce il diritto alla tutela contro gli infortuni, anche in itinere e le malattie professionali.

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