Jobs Act, approvazione definitiva: come cambiano i contratti di lavoro

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 15 giugno 2015 n° 81 diventa definitiva la riforma dei contratti di lavoro prevista dal Jobs Act.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n° 81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” entrano definitivamente in vigore le modifiche alla normativa sui contratti di lavoro previste dalla riforma del mercato del lavoro realizzata dal Governo Renzi, meglio nota come Jobs Act.

Rispetto allo schema di decreto presentato dal Governo qualche mese fa, il “testo unico” mette insieme riordino delle forme contrattuali e mansionari. Ecco quali sono i provvedimenti contenuti, elencati per punti:

  • Abolizione del contratto di collaborazione a progetto, nel settore pubblico solo a partire dal 2017.
  • Reintroduzione del contratto di collaborazione personale coordinata e continuativa senza progetto. Questo tipo di contratto, dal 1° gennaio 2016, dovrà essere considerato lavoro subordinato se la collaborazione avrà contenuto ripetitivo e le sue modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, salvo alcune eccezioni per cui si rimanda al testo del decreto.
  • Abolizione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
  • Abolizione delle causali nelle prestazioni temporanee, cioè per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (agenzie per il lavoro). Le causali sono dalla previsione del limite quantitativo, fissato al 20% del personale stabile dell’azienda.
  • Modifica della disciplina delle mansioni, che, in situazioni di riorganizzazione aziendale, possono essere modificate in senso peggiorativo di un livello, ferma la categoria (impiegato, operaio etc.), ma anche con contratto individuale “certificato” espressamente nell’interesse del lavoratore . Si tratta di una modifica sostanziale a quanto già previsto dallo Statuto dei Lavoratori, la Legge 300 del 1970, in particolare all’articolo 28 (limitazione dello “ius variandi”).
  • Lavoro occasionale accessorio: innalzamento del limite annuo di utilizzo per ogni lavoratore da 5.000 a 7.000 euro.
  • Apprendistato: viene incentivato, le aziende possono assumere apprendisti, anche in somministrazione, fino al rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Il rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità e comunque non sarà possibile assumere apprendisti in somministrazione a tempo indeterminato, “staff leasing”.

Autore

Redazione

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