Non c’è formazione? L’apprendistato è nullo e si converte in contratto a tempo indeterminato

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L’assenza di attività formativa rende nullo il contratto di apprendistato, e implica l’esistenza di un normale rapporto si lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo ha stabilito il Tribunale di Monza nella sentenza 316/2016 del 3 maggio scorso, nell’ambito di una causa promossa da una giovane monzese, apprendista parrucchiera, contro il proprio datore di lavoro. La giovane, inserita nel 2011 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 60 mesi era stata estromessa oltre un anno prima della scadenza naturale del contratto con la motivazione della “drastica riduzione di attività dell’azienda”.

Nel caso di specie, viene riconosciuta l’illegittimità di un contratto di apprendistato caratterizzato all’assenza del piano formativo, dallo svolgimento delle mansioni in modo autonomo, e dalla mancanza di addestramento pratico e insegnamento teorico.

Dalla nullità deriva l’esistenza, fin dall’origine, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’estromissione dall’azienda inoltre, scarsamente motivata e non giustificata dalla società, costituisce licenziamento illegittimo. Ne consegue il diritto della ricorrente al corretto inquadramento contrattuale, nonché, ex art. 8 L. 604/66, il diritto alla riassunzione o a un’indennità quantificata in 5 mensilità.

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Redazione

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