Lavoratori temporanei: se manca causale devono essere assunti

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Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito al contratto di lavoro in somministrazione, ovvero con le agenzie per il lavoro.

Il contratto di lavoro in somministrazione si trasforma in contratto di assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice se viene dimostrata la genericità della causale. Lo afferma una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n° 8226 del 23 aprile 2015, e si tratta di un precedente molto significativo per smascherare tutti gli anomali utilizzi del prestito di manodopera.

In particolare la suprema corte ha richiamato un articolo, ancora vigente, della Legge 196/97, la norma che istituì di fatto in Italia il lavoro temporaneo. In particolare la sentenza si rifà all’articolo 1 della legge che porta il nome dell’ex senatore e ministro Tiziano Treu, che stabilisce la possibilità di utilizzare il lavoro temporaneo solo in presenza di una precisa causale, definita al comma 2), ovvero:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
  • nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
  • nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

La Corte, nell’ambito della stessa sentenza, ha poi stabilito la corresponsione al lavoratore di un’indennità forfettaria in luogo del risarcimento danni, in ogni ipotesi di ricostruzione di un rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo, rifacendosi all’articolo 32, comma quinto della Legge 183/2010, pertanto, anche nel caso di conversione del contratto tra fornitore e utilizzatore di lavoro temporaneo a tempo determinato in uno tra lavoratore e utilizzatore della prestazione a tempo indeterminato.

Autore

Redazione

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